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	<description>Il nostro Gruppo, con sede a Lugano ma attivo a livello internazionale, permette al cliente di accedere a competenze specialistiche con elevati livelli di esperienza, attraverso un approccio “tailor made” e la collaborazione di professionisti esperti in diversi settori, che operano nell’ambito di una rete di corrispondenti in tutto il mondo.</description>
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		<title>Trust trasparente estero: il reddito del beneficiario residente si determina secondo le regole dello Stato estero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 18:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[Digital transformation comes with its set of challenges. Discover expert strategies to overcome obstacles and successfully transition into the digital age.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 165/2026, ha chiarito le modalità di determinazione del reddito imputabile a un beneficiario residente in Italia di un trust trasparente estero. Il chiarimento non riguarda, in quanto tale, la tassazione del patrimonio attribuito dal trust al beneficiario, bensì l’individuazione del reddito prodotto dal trust che deve essere assoggettato a imposizione in Italia in capo al beneficiario individuato.</p>
<p>Il caso riguarda una cittadina statunitense fiscalmente residente in Italia, beneficiaria di un trust costituito in California dai genitori. Alla morte della madre, avvenuta il 20 maggio 2025, il patrimonio dei trust derivati, costituito da attività finanziarie e immobili situati negli Stati Uniti, era destinato a essere suddiviso in parti uguali tra i tre figli. Da tale momento, secondo la ricostruzione proposta dalla contribuente e assunta dall’Agenzia senza una specifica verifica, il trust doveva considerarsi trasparente nei confronti dei beneficiari.</p>
<p>La questione posta all’Agenzia riguardava, in particolare, il criterio da utilizzare per distinguere la componente patrimoniale da quella reddituale. La contribuente riteneva che, alla morte della madre, i beni del trust dovessero assumere, ai fini fiscali italiani, un nuovo valore pari al loro valore normale a tale data. Di conseguenza, tale valore avrebbe rappresentato patrimonio, mentre soltanto l’eventuale incremento successivo avrebbe potuto costituire reddito imponibile in Italia.</p>
<p>L’Agenzia non condivide questa impostazione. In primo luogo, esclude l’applicazione dell’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, secondo cui, qualora nelle attribuzioni provenienti da un trust estero non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l’intero ammontare percepito è considerato reddito. Tale disposizione è infatti riferita, in linea di principio, alle attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non trova applicazione nel caso di un trust trasparente con beneficiario individuato.</p>
<p>In secondo luogo, l’Agenzia conferma che, nel caso di un trust trasparente non residente, il reddito da imputare al beneficiario residente in Italia deve essere determinato secondo le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. Non è quindi possibile rideterminare autonomamente il reddito secondo le regole italiane, attribuendo ai beni un nuovo valore fiscale alla data del decesso della disponente.</p>
<p>In altri termini, ai fini delle imposte sui redditi, non è il terzo del patrimonio del trust attribuito alla beneficiaria a essere automaticamente tassato in Italia: ciò che rileva è il reddito prodotto dal trust e a lei imputabile, determinato secondo le regole fiscali applicabili nello Stato estero. La distinzione tra patrimonio e reddito resta quindi rilevante, ma non può essere effettuata introducendo ai fini italiani un nuovo valore fiscale dei beni alla data della morte della disponente.</p>
<p>Dal 20 maggio 2025, la contribuente, in quanto beneficiaria individuata del trust estero, è inoltre tenuta ad adempiere ai conseguenti obblighi fiscali italiani, inclusi, ricorrendone i presupposti, quelli di monitoraggio fiscale e quelli relativi a IVIE e IVAFE.</p>
</p>
<p>I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Credito d’imposta per imposte pagate all’estero: La sostanza batte la forma</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[Stay ahead of the curve with our insights into 2024’s most effective content marketing strategies—what works, what doesn’t, and how to capture your audience.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Per chi ha pagato le tasse all&#8217;estero ma si è dimenticato di indicarlo correttamente nella dichiarazione dei redditi italiana, i giudici italiani stanno stabilendo un principio importante: un semplice errore formale non può cancellare il tuo diritto a non pagare le tasse due volte. A cosa serve il credito d&#8217;imposta? Serve proprio a evitare la doppia imposizione sui redditi che hai guadagnato all&#8217;estero, se sei residente fiscalmente in Italia e per ottenerlo, ci sono due regole fondamentali:</p>
<p>Il reddito estero deve fare parte del reddito imponibile italiano.</p>
<p>L&#8217;imposta che pagata all&#8217;estero deve essere definitiva (niente acconti o tasse che potrebbero essere rimborsate) e si deve dimostrarlo.</p>
<p>Alcune recenti decisioni della Cassazione confermano che la legge attuale non prevede più che si perda automaticamente il credito dimenticandosi di indicarlo o facendolo in ritardo.Se si puoi provare di aver pagato l&#8217;imposta definitiva all&#8217;estero (e che ci sono i presupposti), il diritto resta valido, anche se è stato fatto un errore nella dichiarazione. Ovviamente, ogni caso va valutato con attenzione.</p>
<p>Principio importante per: <span style="letter-spacing: 0.63px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Lavoratori e manager che viaggiano o si trasferiscono ; </span><span style="letter-spacing: 0.63px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Professionisti ; </span><span style="letter-spacing: 0.63px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Imprenditori e società italiane con attività all&#8217;estero.</span></p>
<p>In breve: La sostanza conta più della forma. Non dare per perso un credito per un errore burocratico. L&#8217;obiettivo è evitare che si paghi due volte, purché si possa dimostrare di avere le carte in regola.</p>
<p>I nostri Professionisti sono a disposizione per chiarire i tuoi dubbi e valutare il tuo caso.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Scioglimento anticipato del trust: neutralità fiscale per la retrocessione al disponente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[Unlock the secrets to stellar user experiences with our in-depth guide on UX principles—essential reading for anyone looking to enhance user satisfaction.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p>L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 146/2026, ha chiarito che lo scioglimento anticipato di un trust, con conseguente retrocessione al disponente della nuda proprietà delle partecipazioni originariamente conferite, non è soggetto né all’imposta sulle successioni e donazioni né alle imposte sui redditi. Tale conclusione resta valida anche quando le partecipazioni retrocesse derivino da una successiva fusione societaria con contestuale modifica della forma giuridica delle società coinvolte.</p>
<p>Il caso riguardava un trust fiscalmente residente in Italia, nel quale la disponente aveva apportato la nuda proprietà delle partecipazioni detenute in due società, mantenendone l’usufrutto. A seguito della fusione per incorporazione di una società nell’altra e della trasformazione della società risultante in società a responsabilità limitata, il trust era divenuto titolare della nuda proprietà del 36,68% del capitale della nuova società.</p>
<p>Le parti intendevano procedere allo scioglimento anticipato del trust secondo la legge neozelandese applicabile. L’unica beneficiaria avrebbe rinunciato alla propria posizione senza corrispettivo e senza designare altri soggetti, determinando così la retrocessione delle partecipazioni alla disponente.</p>
<p>Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’Agenzia ha richiamato l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui i trust assumono rilevanza impositiva quando determinano un arricchimento gratuito dei beneficiari. Nel caso esaminato, lo scioglimento non comporta alcuna attribuzione a favore dei beneficiari, ma esclusivamente il ritorno dei beni alla stessa disponente che li aveva originariamente segregati. La fusione e il cambiamento della forma societaria non interrompono tale continuità, poiché le quote retrocesse derivano direttamente dalle partecipazioni inizialmente apportate al trust.</p>
<p>Anche l’incremento del valore della nuda proprietà, dovuto al mutamento dell’età dell’usufruttuaria, non determina un trasferimento di ricchezza a favore di un beneficiario. La retrocessione è quindi priva del presupposto oggettivo richiesto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.</p>
<p>La medesima operazione è fiscalmente irrilevante anche ai fini delle imposte sui redditi. Gli artt. 9, comma 5, e 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR possono infatti determinare l’emersione di una plusvalenza in presenza di atti a titolo oneroso aventi a oggetto la costituzione o il trasferimento della nuda proprietà. Nel caso in esame, sia l’originario apporto al trust sia la successiva retrocessione sono avvenuti senza corrispettivo.</p>
<p>Pertanto, lo scioglimento del trust e la restituzione delle partecipazioni al disponente non generano imposizione quando l’operazione costituisce una mera retrocessione dei beni originariamente apportati, senza attribuzioni a terzi, corrispettivi o arricchimenti gratuiti dei beneficiari.</p>
</p>
<p>I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Donazione di partecipazioni: l’esenzione resta se il controllo è mantenuto anche indirettamente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 15:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[Dive into the future with our look at the top web design trends set to dominate 2025, from AI enhancements to interactive animations that captivate users.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 152/2026, ha chiarito che il conferimento in una holding e la successiva cessione di una partecipazione di minoranza non determinano automaticamente la decadenza dall’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il passaggio generazionale delle partecipazioni societarie. Ciò che rileva è che il beneficiario continui a detenere, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto della società per almeno cinque anni dal trasferimento agevolato.</p>
<p>Il caso riguardava un contribuente divenuto titolare del 100% delle azioni della società capogruppo di famiglia attraverso più donazioni ricevute dai genitori e un acquisto. In particolare, nel 2025 il padre gli aveva donato il 35% del capitale sociale, consentendogli di integrare il controllo già esistente e applicando l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990.</p>
<p>Prima della scadenza del quinquennio di osservazione, il contribuente intendeva conferire almeno il 70% delle partecipazioni in una holding personale di nuova costituzione, applicando il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR. Successivamente, avrebbe potuto cedere a terzi una quota di minoranza compresa tra il 20% e il 30% del capitale della società operativa.</p>
<p>L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico delle successioni e donazioni è finalizzata a favorire il passaggio generazionale delle imprese familiari. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024, l’esenzione si applica non soltanto quando il beneficiario acquisisce il controllo della società, ma anche quando la partecipazione ricevuta integra un controllo già esistente.</p>
<p>Per evitare la decadenza, il beneficiario deve mantenere per almeno cinque anni il controllo di diritto previsto dall’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Non è invece necessario conservare la titolarità di tutte le partecipazioni ricevute in esenzione. Sono quindi ammesse operazioni di conferimento o cessione, purché, anche dopo tali operazioni, il beneficiario continui a esercitare il controllo richiesto dalla norma.</p>
<p>Nel caso esaminato, il conferimento del 70% delle partecipazioni nella holding non determina la perdita dell’agevolazione, a condizione che il contribuente mantenga il controllo della holding e, per il tramite di quest’ultima, il controllo indiretto della società operativa fino alla scadenza del quinquennio, prevista nel caso concreto per giugno 2030.</p>
<p>Anche la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza non comporta automaticamente la decadenza. Non assume rilievo, a tal fine, l’individuazione delle azioni cedute secondo un criterio FIFO o LIFO, né è necessario dimostrare che siano state alienate esclusivamente le partecipazioni ricevute con le donazioni più risalenti. La condizione determinante rimane la conservazione del controllo diretto o indiretto della società.</p>
<p>L’Agenzia ha tuttavia precisato che, qualora le partecipazioni ricevute per donazione siano cedute entro cinque anni, può trovare applicazione l’art. 16, comma 1, della Legge n. 383/2001. Tale disposizione impone al beneficiario di calcolare l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza come se la donazione non fosse avvenuta, al fine di evitare che il trasferimento gratuito sia utilizzato per ridurre il carico fiscale della successiva cessione.</p>
<p>In sintesi, il conferimento delle partecipazioni in una holding e la cessione di quote di minoranza non compromettono l’esenzione dall’imposta sulle donazioni, purché il beneficiario mantenga, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto per l’intero periodo quinquennale. La cessione entro cinque anni richiede tuttavia una specifica valutazione delle conseguenze ai fini dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.</p>
<p><strong>I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.</strong></p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Trust di diritto sammarinese interposto: tassazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo ai beneficiari</title>
		<link>https://stelva.demoshots.it/emerging-trends-in-web-design-2025/</link>
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		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:20:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Dive into the future with our look at the top web design trends set to dominate 2025, from AI enhancements to interactive animations that captivate users.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><p>L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 125/2026 pubblicata il 18 giugno, ha chiarito che un trust familiare (ancorché formalmente residente in Italia e regolarmente costituito secondo la Legge di San Marino del 1° marzo 2010) deve considerarsi fiscalmente “interposto” quando i trustee non dispongono di una reale autonomia decisionale e gestoria. In tale ipotesi il trust non costituisce un autonomo soggetto passivo d’imposta: i redditi sono imputati direttamente, pro quota, ai beneficiari quali effettivi titolari del patrimonio segregato.</p>
<p>Il caso trae origine da un trust familiare irrevocabile, articolato in due sottofondi, istituito dal disponente (poi deceduto) a tutela della figlia minore (beneficiaria finale) e della compagna (beneficiaria vitalizia). L’istante (trustee, potenziale beneficiaria finale nonché socia e amministratrice della holding di famiglia) chiedeva di qualificare il trust come “trasparente”, con tassazione dei redditi in capo ai beneficiari quali redditi di capitale (art. 73, comma 2, e art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR).</p>
<p>L’Agenzia ha respinto tale impostazione. Richiamando le circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, ha individuato una serie di elementi che escludono l’effettivo spossessamento del disponente e l’indipendenza dei trustee: la beneficiaria vitalizia è anche trustee e gode dell’usufrutto di un immobile in trust; l’altra trustee è socia e amministratrice della società cui il fondo può erogare anticipazioni “senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità” per esigenze di liquidità; il guardiano aveva rapporti professionali con la famiglia, essendo stato anche membro del collegio sindacale della società. Ne deriva un potere di ingerenza dei beneficiari, esercitato per il tramite dei trustee.</p>
<p>Qualificato il trust come mero schermo formale, le conseguenze sono due. In primo luogo, i redditi “di cui appare titolare” il trust sono tassati per imputazione direttamente in capo ai beneficiari, secondo le categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR (e non come redditi di capitale propri del trust trasparente). In secondo luogo, gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW, art. 4 del D.L. n. 167/1990) e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE gravano direttamente sulle beneficiarie, in proporzione alla quota di possesso delle attività finanziarie estere intestate ai trustee.</p>
<p>In sintesi, la sola residenza italiana e la regolare istituzione del trust non bastano: occorre verificare in concreto l’autonomia dei trustee, evitando commistioni di ruoli (trustee/beneficiario/socio) e clausole che subordinino la gestione alle esigenze dei beneficiari o di società partecipate. Diversamente, come nel caso esaminato, saranno i beneficiari, e non il trust, a dover dichiarare i redditi secondo le rispettive categorie, compilare il quadro RW e versare l’IVAFE sulle attività estere.</p>
<p>I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Criptovalute: arrivano le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate italiana.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[Dive into the future with our look at the top web design trends set to dominate 2025, from AI enhancements to interactive animations that captivate users.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Per anni le cripto-attività sono state considerate da molti un “mondo parallelo”. Quel tempo è finito.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha avviato una prima fase operativa di controllo, inviando lettere di compliance relative alle annualità 2023-2024 ai contribuenti italiani che avrebbero detenuto o movimentato cripto attività senza un corretto monitoraggio fiscale o senza dichiarare eventuali redditi.</p>
<p>Dati come codice fiscale, operazioni effettuate e saldi erano già accessibili al Fisco tramite flussi OAM ma ora il quadro è diventato ancora più strutturato con DAC8 e CARF. Dal 2027 infatti partiranno gli scambi internazionali automatici di informazioni su utenti, residenza fiscale, operazioni e trasferimenti.</p>
<p>E’ opportuno che chi possiede Bitcoin o altre cripto asset verifichi la propria posizione: Quadro RW, redditi, provenienza dei fondi e storico delle operazioni. Il segnale è chiaro: l’anonimato delle criptovalute è finito. La compliance è iniziata.</p>
</div></div></div></div></div>
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		<title>Lavoratore frontaliere e sede del datore di lavoro: la posizione del datore fuori dall’area di confine non preclude il regime</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 126/2026 pubblicata a giugno, ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, di per sé, all’applicazione del regime fiscale dei lavoratori frontalieri previsto dall’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020. Ciò a condizione che  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7"></p>
<p class="wp-block-paragraph">L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 126/2026 pubblicata a giugno, ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, di per sé, all’applicazione del regime fiscale dei lavoratori frontalieri previsto dall’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020. Ciò a condizione che il datore sia comunque fiscalmente residente in Italia e che il lavoratore soddisfi tutti i requisiti dell’art. 2, lettera b), dell’Accordo, incluso lo svolgimento effettivo dell’attività in una delle Regioni di confine.</p>
<p>Il caso riguarda una contribuente fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine del Canton Ticino, che presta attività di informatrice farmaceutica per un’azienda italiana con sede legale in Veneto, svolgendo però la propria prestazione interamente in Lombardia. Definendosi «frontaliera al contrario», chiedeva se potesse fruire del regime impositivo dei frontalieri nonostante la sede del datore non si trovasse in zona di confine.</p>
<p>L’Agenzia accoglie la soluzione del contribuente. L’Accordo del 2020 (ratificato con L. 13 giugno 2023, n. 83, in vigore dal 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, in sostituzione di quello del 1974) definisce «lavoratore frontaliere», all’art. 2, lett. b), chi risiede in un Comune entro 20 km dal confine, svolge l’attività nell’«area di frontiera» dell’altro Stato e vi ritorna quotidianamente. Per l’Italia, l’area di frontiera comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano (cfr. circolare n. 25/E del 18 agosto 2023). Riguardo al datore di lavoro, invece, la norma richiede più genericamente che esso sia «residente» di detto Stato, senza alcun vincolo sulla collocazione della sede nell’area di confine.</p>
<p>In sintesi, ciò che rileva è il luogo in cui l’attività è materialmente prestata, non la sede del datore: il reddito è quindi imponibile in Italia mediante ritenuta alla fonte (fino all’80% di quanto dovuto, comprese le addizionali), con tassazione per concorrenza nello Stato di residenza ed eliminazione della doppia imposizione. Resta inteso che, come precisato dall’Agenzia, né l’effettiva residenza estera né la concreta sussistenza dei requisiti di frontaliere possono essere verificate in sede di interpello, restando impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione.</p>
<p>I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.</p></p>
</div></div></div></div></div>]]></content:encoded>
					
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		<title>Crediti commerciali a rischio? La tempestività fa la differenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Agata Treccani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[Transform your marketing efforts with powerful data-driven strategies that not only enhance targeting but also significantly increase your return on investment.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-8 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-7 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-three" style="--awb-margin-bottom:60px;--awb-margin-top-small:0px;--awb-margin-bottom-small:12px;--awb-font-size:var(--awb-custom_typography_3-font-size);"><h3 class="fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated" style="font-family:var(--awb-custom_typography_3-font-family);font-weight:var(--awb-custom_typography_3-font-weight);font-style:var(--awb-custom_typography_3-font-style);margin:0;letter-spacing:var(--awb-custom_typography_3-letter-spacing);font-size:1em;--fontSize:32;line-height:1.13;">Transform your marketing efforts with powerful data-driven strategies that not only enhance targeting but also significantly increase your return on investment.</h3></div><div class="fusion-text fusion-text-8"><p>Nel mutevole panorama economico attuale, tutelare i propri crediti commerciali è essenziale; soprattutto quando grandi player del mercato o partner d’affari storici si trovano ad affrontare complesse procedure di ristrutturazione.</p>
<p>Come studio di commercialisti e avvocati con sede a Lugano, supportiamo le imprese nella gestione del recupero crediti, sia a livello nazionale sia internazionale. La nostra esperienza integrata ci permette di intervenire tempestivamente anche nelle situazioni più delicate, garantendo un approccio “tailor made” per casistiche complesse, come ad esempio:</p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-9"><ul>
<li>la tutela dei fornitori e della catena di approvvigionamento;</li>
<li>l&#8217;insinuazione di crediti nell&#8217;ambito di moratorie concordatarie o procedure fallimentari in Svizzera;</li>
<li>la gestione di contenziosi e trattative con aziende in fase di ristrutturazione;</li>
<li>il coordinamento di azioni legali cross-border avvalendoci del nostro network globale.</li>
</ul>
<p>Agire con prontezza e con il supporto di professionisti esperti in diritto societario e fallimentare svizzero fa la differenza per massimizzare le possibilità di recupero del credito, in particolare quando i termini di legge per le insinuazioni sono stringenti.</p>
<p>Il nostro obiettivo è offrire un’assistenza concreta, riservata e orientata al risultato, valutando caso per caso la strategia più efficace.</p>
<p>Il nostro team rimane a disposizione per valutare la strategia più adeguata agli interessi della tua impresa.</p>
</div></div></div></div></div></p>
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		<title>Art Thinking e Geopolitica: il pensiero divergente che cancella i confini</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
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					<description><![CDATA[Transform your marketing efforts with powerful data-driven strategies that not only enhance targeting but also significantly increase your return on investment.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-9 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-8 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-2 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-three" style="--awb-margin-bottom:60px;--awb-margin-top-small:0px;--awb-margin-bottom-small:12px;--awb-font-size:var(--awb-custom_typography_3-font-size);"><h3 class="fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated" style="font-family:var(--awb-custom_typography_3-font-family);font-weight:var(--awb-custom_typography_3-font-weight);font-style:var(--awb-custom_typography_3-font-style);margin:0;letter-spacing:var(--awb-custom_typography_3-letter-spacing);font-size:1em;--fontSize:32;line-height:1.13;">Transform your marketing efforts with powerful data-driven strategies that not only enhance targeting but also significantly increase your return on investment.</h3></div><div class="fusion-text fusion-text-10"><p>Martedì 21 Aprile a Milano, ospiti dello Studio Legale Grimaldi, ho partecipato a un Talk ideato dal nostro Partner <strong>Gianvirgilio Cugini</strong>, Avvocato societario e Collezionista, Membro del Comitato Scientifico di Art Thinking Project, e organizzato da <strong><em>Sparthe</em></strong>, con catalogo di opere d’arte dedicate al tema, a cura di Giovanna Cugini, in cui si è parlato di <strong>arte, art thinking e</strong> <strong>geopolitica</strong>: una materia strategica e quanto mai vitale in questo momento, perché le persone si perdono nelle informazioni che arrivano dalle narrazioni giornalistiche o, molto peggio, dalla manipolazione politica, e le imprese devono fare conti e pianificazioni per operare oltreconfine senza avere ben chiara la realtà reale.</p>
<p>L’arte, come sempre, svolge il ruolo di informatore imparziale della psiche, sia della sfera emotiva, sia, molto dopo, di quella cognitiva, per cui parla al nostro intuito che, se lo abbiamo protetto quotidianamente come la cosa più preziosa che abbiamo, <strong>non può mentire</strong>.</p>
<p>Il confronto tra lo stesso Gianvirgilio, globetrotter e grande indagatore di ogni fenomeno evolutivo, che ha fatto anche da moderatore, <strong>Arianna Bonaldo</strong>, Partner di Stelva Group e Commercialista consulente di imprese internazionali, <strong>Gianluca Paulon</strong>, Founder di Aliseo, società  che si occupa di geopolitica, e il sottoscritto, ha portato in emersione punti di vista inediti e ha fertilizzato una cross contamination che, nell’epoca della restaurazione del pensiero unico da tempi del Congresso di Vienna, ha riaperto i confini mentali ed esplorato con dovizia quelli geopolitici. Perché l’art thinking e il dialogo portano a scoprire nuovi limiti, quelli naturali, ma spostano i confini ben oltre le imposizioni che paure e procedure provano a inoculare nella coscienza collettiva. C’è chi ci crede e chi, invece, protegge e alimenta il proprio immaginario con l’arte di qualità, quella che ha creato consapevolezza, armonie, memoria e sapienza, nei millenni, molto più di ogni altro dispositivo culturale.</p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-11"><p><strong>I confini non esistono e la storia è da sempre</strong></p>
<p>Da quando nasce l’urgenza espressiva di uomini e donne, sin da quella che chiamano preistoria e che, invece, è la storia del mondo a pieno titolo, scopriamo che ogni essere umano ha bisogno di rappresentare le proprie interiorità, le cose invisibili che ci tengono in vita: l’amore, il desiderio, le passioni, i sogni, i bisogni di sentirsi riconosciuti e apprezzati ogni giorno. Tutti valori vitali che incidono profondamente sulla vita quotidiana e sulla visione di lungo periodo: la speranza, le tensioni, le aspirazioni hanno bisogno di avere una forma <strong>tangibile</strong>. Così nasce Stonehenge, così nascono i graffiti nelle grotte, così nascono anche le statuette della Mater Matuta e tutto il resto fino ai nostri giorni. L’arte, la musica, la danza, il teatro, la letteratura e oggi il cinema d’autore sono i dispositivi di espressione e indagine dei problemi, delle sofferenze, delle crisi, delle gioie, delle emozioni che contano.</p>
<p>Sono le discipline che mettono al mondo i simboli utili a comprendere e scoprire nuovi mondi, anche attraverso le contraddizioni.</p>
<p><strong>SIAMO STATI UNITI</strong></p>
<p>L’ironia del titolo del Talk e del catalogo prende spunto da un’opera di <strong>Dario Carmentano</strong>, presente nel catalogo stesso: una scritta su bandiera italiana che allude alle ingerenze e alle conseguenze che ogni Paese subisce per via delle influenze esterne, per non parlare del fatto che molti Paesi, oggi, sono il frutto di migliaia di anni di dominazioni straniere. Tutto questo a dispetto delle urla di piazza su identità, patria e radici…</p>
<p>La necessità di scoprire vere e proprie narrazioni, retorica narcotizzante, bugie e manipolazioni interessate, e di simboleggiare influenze, ingerenze e soprusi, è perciò impellente: le vere bandiere sono le opere d’arte che si occupano di geopolitica, non quelle realizzate per illudere milioni di persone di vivere nella stessa tribù, com’era quando la vita era felice, in comunione, a chilometro zero e sostenibile.</p>
<p>Gli artisti impegnati e di ricerca, preziosi quanto l’ossigeno, non trasmettono informazioni a livello cognitivo: in primis si rivolgono alla percezione, all’intuito, alla ghiandola pineale, all’intelligenza emotiva che viene sollecitata da paradossi, ossimori, simboli manipolati ad arte, appunto, per creare cortocircuiti ed enigmi disvelatori.</p>
<p>Cambiando l’ordine degli elementi che compongono la realtà così come ci viene raccontata, possiamo davvero comprendere la verità che si nasconde dietro le narrazioni del mainstream. Merito del pioniere Duchamp con il suo paradosso creativo per eccellenza, l’Orinatoio, l’opera più importante del Novecento, anche se l’ironia creativa nasce molto prima; persino Leonardo dipinge Maria Maddalena nell’Ultima cena e la nasconde con le sfumature che ce la fanno scambiare per San Giovanni. Tutto per non finire bruciato. Tutto per raccontare la vera storia di Cristo, sposato con Maddalena che considerava la sua discepola preferita.</p>
<p>Come si vede, quel che si guarda non è quel che si vede ma quello che impariamo a intuire dalle opere degli artisti e dalle artiste più intelligenti, che ci guidano alla scoperta stupefacente di nuove verità ben oltre quello che gli occhi possono vedere. Le opere di <strong>Filippo Riniolo</strong>, presenti in catalogo e di cui una presente in sala durante il Talk (Queen Elizabeth con la pistola di 007, a cui si aggiungono Putin e Trump nello stesso atteggiamento), ci raccontano una verità invisibile: i Capi di Stato sono anche i Capi dell’esercito, per cui sono armati… ed è bene ricordarlo. Hanno in mano le nostre vite, letteralmente.</p>
<p>La nostra vera bandiera oggi è l’arte di ricerca, libera da condizionamenti politici e di bassa lega, nutrimento primario della psiche, dove la visione su tele va ben oltre ed è ben più potente della tele-visione.</p>
<p><strong><em>Francesco Cascino  &#8211;  Art consulting – Cultural projects</em></strong></p>
<p>Testo per Acta non Verba – 23 Aprile 2026</p>
</div></div></div></div></div></p>
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		<title>Capital Tax svizzera non detraibile dall’imposta CFC italiana</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:56:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Transform your marketing efforts with powerful data-driven strategies that not only enhance targeting but also significantly increase your return on investment.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-10 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-right:0px;--awb-padding-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1497.6px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-9 fusion_builder_column_2_3 2_3 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:66.666666666667%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:2.88%;--awb-margin-bottom-large:60px;--awb-spacing-left-large:2.88%;--awb-width-medium:83.333333333333%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:2.304%;--awb-spacing-left-medium:2.304%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-title title fusion-title-3 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-three" style="--awb-margin-bottom:60px;--awb-margin-top-small:0px;--awb-margin-bottom-small:12px;--awb-font-size:var(--awb-custom_typography_3-font-size);"><h3 class="fusion-title-heading title-heading-left fusion-responsive-typography-calculated" style="font-family:var(--awb-custom_typography_3-font-family);font-weight:var(--awb-custom_typography_3-font-weight);font-style:var(--awb-custom_typography_3-font-style);margin:0;letter-spacing:var(--awb-custom_typography_3-letter-spacing);font-size:1em;--fontSize:32;line-height:1.13;">Transform your marketing efforts with powerful data-driven strategies that not only enhance targeting but also significantly increase your return on investment.</h3></div><div class="fusion-text fusion-text-12"><p>L’agenzia delle entrate, con risposta ad istanza di interpello n. 70/2026 pubblicata lo scorso 6 marzo, ha chiarito che le imposte sul patrimonio estere — ancorché coperte da Convenzione contro le doppie imposizioni — non sono detraibili dall’imposta CFC italiana. Il credito ex art. 165 TUIR è strutturalmente riservato alle imposte sul reddito. I gruppi con CFC in Svizzera soggette a Capital Tax (imposta sul capitale) dovranno pertanto considerare tale imposta come un costo definitivamente non detraibile ai fini IRES in Italia.</p>
<p>La risposta trae origine dal caso di una società italiana (Alfa) che tassa per trasparenza in Italia come CFC, ai sensi dell’art. 167 TUIR, i redditi prodotti da una società controllata svizzera (Beta), residente a Zurigo.</p>
<p>L’agenzia ha negato la detraibilità dall’IRES dell’imposta sul capitale versata in Svizzera dalla società controllata, rilevando che il meccanismo del credito d&#8217;imposta ex art. 165 TUIR opera esclusivamente tra imposte della stessa natura. Il rinvio convenzionale — anche alla luce dell’interpretazione autentica del D.lgs. 147/2015 — riguarda unicamente le imposte sul reddito qualificate come tali ai fini convenzionali. La Capital Tax è invece qualificabile come imposta sul patrimonio (art. 2, par. 3, lett. b, punto 2 della Convenzione Italia-Svizzera): la circostanza che il suo calcolo incorpori alcuni aggiustamenti reddituali non è sufficiente a mutarne la natura.</p>
<p>I nostri Professionisti rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.</p>
</div></div></div></div></div></p>
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